Bonus Macchinari – Nuova Sabatini Ter. Finanziamento a tasso agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature.

Al via nuove norme in materia di agevolazioni per le piccole e medie imprese: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficilae il decreto del ministero dello Sviluppo economico con il quale viene data attuazione alle modifiche apportate alla “Nuova Sabatini” dal decreto-legge varato dal Governo l’anno scorso.

Le modifiche alla “Nuova Sabatini” prevedono che i contributi a favore delle PMI che acquistano beni strumentali possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della CDP. Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli.

Il decreto riduce anche i tempi di concessione dei contributi e introduce elementi di semplificazione delle procedure e della documentazione da produrre per la loro erogazione. Una successiva circolare ministeriale, già pronta, stabilirà, tenendo conto delle esigenze di adeguamento del sistema bancario, la data a partire dalla quale scatteranno le nuove procedure.(data prevista 02/05/2016).

La possibilità di ricorrere ad un’ulteriore provvista rispetto al plafond CDP (peraltro ancora disponibile perché è stata finora utilizzata poco più della metà della dotazione complessiva pari a 5 miliardi di euro) incrementerà ulteriormente la già rilevante operatività della “Nuova Sabatini”.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo Registro delle imprese;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, le imprese devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Tipologie di investimento ammissibili

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Gli investimenti ammissibili sono destinati a:

a) creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

3) l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Entità e forma dell’agevolazione

A fronte del finanziamento è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento.

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