Investment Compact: novità per PMI e start up innovative

La Camera ha approvato ieri, in prima lettura, il decreto Investment Compact. Tra le principali novità introdotte quelle riguardanti le PMI e le start up innovative. In particolare, per le PMI innovative viene precisato che potranno qualificarsi come tali solo le società di capitali, anche cooperative, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato. Incisive anche le modifiche alla disciplina delle start-up innovative, che estendono la qualifica alle imprese costituite da non più di 5 anni (oggi il limite è di 4 anni) e che introducono la possibilità di costituire le società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio. Ora il testo passa all’esame del Senato, per essere convertito entro il 25 marzo.

L’Aula della Camera nella seduta del 12 marzo 2015 ha approvato, in prima lettura, il Decreto Investment Compact (DL 3/2015).
Il provvedimento passa ora al Senato, per essere approvato definitivamente entro il 25 marzo 2015.
Nel corso dell’esame alla Camera sono state apportate significative modifiche alle norme relative alle PMI innovative, tra cui meritano di essere segnalate: con riferimento alla definizione, viene ora richiesto alle PMI innovative che esse siano società di capitali costituite anche in forma cooperativa. Si richiede, inoltre, a dette imprese che le proprie azioni non siano quotate su un mercato regolamentato.
PMI innovative
Le principali novità riguardano:
– con riferimento alla definizione, si richiede che possono assumere lo status di PMI innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato;
– il requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, con l’esclusione delle spese concernenti acquisto e locazione di beni immobili e l’inclusione delle spese per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo;
– l’elenco delle informazioni da inserire nella domanda in formato elettronico per l’iscrizione delle piccole e medie imprese innovative nella prevista sezione speciale del registro delle imprese.
Con riferimento all’esonero per le PMI innovative dall’obbligo del versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria, è stato precisato che è fatto salvo l’obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.
Quanto alle agevolazioni fiscali per le PMI innovative, è stato specificato che esse si applicano alle imprese operanti sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale e si demanda ad un decreto del MEF di concerto con il Mise l’individuazione delle modalità di attuazione di tali agevolazioni. Per le piccole e medie imprese innovative operanti sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, detti incentivi fiscali saranno applicati qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato.
Start-up innovative
Le modifiche apportate alla disciplina delle start-up innovative, prevedono l’estensione della definizione alle imprese costituite da non più di 60 mesi (oggi il limite è di 48 mesi) ed introducono la possibilità di costituire la società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio.
Viene esteso inoltre fino al quinto anno (prima era il quarto) dopo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.
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