SISTRI: dal 1° aprile via alle sanzioni

Dal 1° aprile 2015 saranno applicabili le sanzioni previste per lamancata iscrizione al SISTRI e per l’omesso pagamento del contributo SISTRI.
La data è stabilita dall’art. 9 del cd. Milleproroghe 2015 (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192) come modificato dalla legge di conversione.
Il Milleproroghe 2015 ha anche spostato di un (altro) anno in avanti, da fine 2014 a fine 2015, sia tutte le altre sanzioni relative al SISTRI sia il c.d. “periodo transitorio” in cui gli operatori sono contestualmente tenuti al rispettose degli obblighi “telematici” SISTRI/adempimenti “tradizionali” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati): in altre parole, vi è l’obbligo per i soggetti indicati dalla legge di iscriversi al SISTRI (per il quale scatteranno le sanzioni se non viene ottemperato), ma restano in vigore anche le “tradizionali” modalità operative, e per questo, ad esempio, permane l’obbligo di presentare, entro il 30 aprile 2015, alle competenti Camere di Commercio, il MUD, cioè “Modello unico di dichiarazione ambientale”, introdotto dalla legge 70/1994, utilizzando il nuovo modello allegato al D.p.c.m. 17 dicembre 2014 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2014 – S.O. n. 97).

Soggetti interessati

I soggetti che potrebbero essere colpiti da queste due “nuove” sanzioni sono, ovviamente, quelli sui quali incombe l’obbligo di iscrizione al SISTRI ma, in linea di principio, anche quelli che vi abbiano aderito volontariamente (pur non essendo obbligati) ma che poi non abbiano versato il relativo contributo.

Soggetti obbligati al Sistri

Tra i soggetti obbligati al SISTRI rientrano, in estrema sintesi, gli enti e le imprese che siano produttori speciali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti, i produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, così come le imprese di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania, o ancora i produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura con più di 10 dipendenti.
Rimangono escluse dall’obbligo di iscrizione (e quindi dalla possibilità di essere sanzionate) le PMI con meno di 10 dipendenti e, indipendente dal numero di dipendenti, gli enti e le imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.
Lo Studio MM è a disposizione per valutare il rispetto degli obblighi di legge.
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