Start Up: il notaio non serve, chiama il commercialista

A partire da ieri, 20 luglio 2016, è possibile costituire una start-up innovativa senza l’intervento del notaio.

Entra nella fase operativa, infatti, il Decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015, art. 4, comma 10 bis), le cui modalità attuative sono state approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016), come rettificato con decreto ministeriale 7 luglio 2016.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata, quindi, potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale, attraverso la piattaforma “startup.registroimprese.it”.

L’atto, previamente registrato fiscalmente e sottoscritto da parte di ciascun contraente o da parte dell’unico sottoscrittore in caso di società uni personale, dovrà essere trasmesso tramite una pratica di comunicazione unica all’Ufficio del registro delle imprese competente per territorio. Il nuovo procedimento è facoltativo e alternativo rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico.

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