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Startup: dal 22 giugno modifiche on line senza notaio

Dal 22 giugno le startup costituite mediante atto tipizzato potranno apportare le modifiche al proprio statuto online.

Per gli startupper nativi digitali online interessati ad apportare modifiche allo statuto ci sono adesso 2 modalità:

  • utilizzare il servizio di assistenze che le Camere di Commercio mettono a disposizione che supporterà l’imprenditore nella corretta redazione degli atti sulla base dello schema previsto dall’articolo 25 del Codice dell’amministrazione digitale, aiutandolo nell’invio all’agenzia delle Entrate, nella redazione e invio della pratica al Registro delle imprese e per l’iscrizione nella sezione speciale del registro, che avverrà entro le 24 ore successive.
  • procedere in completa autonomia alle modifiche provvedendo alla compilazione del relativo atto e del nuovo statuto e a richiedere alla piattaforma startup.registroimprese.it la registrazione all’agenzia delle Entrate, successivamente dovrà procedere autonomamente alla redazione della pratica diretta al Registro imprese e all’invio con gli abituali software. In tal caso, iscrizione alla sezione speciale avverrà entro i successivi 10 giorni.

Con la nuova release del sito startup.registroimprese.it e il lancio delle nuove funzionalità di modifica dello statuto, sono state riviste e migliorate anche le procedure per la costituzione online della startup innovativa.

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Start Up: il notaio non serve, chiama il commercialista

A partire da ieri, 20 luglio 2016, è possibile costituire una start-up innovativa senza l’intervento del notaio.

Entra nella fase operativa, infatti, il Decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015, art. 4, comma 10 bis), le cui modalità attuative sono state approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016), come rettificato con decreto ministeriale 7 luglio 2016.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata, quindi, potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale, attraverso la piattaforma “startup.registroimprese.it”.

L’atto, previamente registrato fiscalmente e sottoscritto da parte di ciascun contraente o da parte dell’unico sottoscrittore in caso di società uni personale, dovrà essere trasmesso tramite una pratica di comunicazione unica all’Ufficio del registro delle imprese competente per territorio. Il nuovo procedimento è facoltativo e alternativo rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico.

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Start up innovative senza notaio: ulteriori chiarimenti dal MISE

Con il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2016 sono state approvate le specifiche tecniche per la struttura degli atti costituivi e degli statuti delle società a responsabilità limitata start-up innovative, che consentono la predisposizione di tali documenti in formato elaborabile XML.

Inoltre, il MISE è intervenuto con la circolare del 1° luglio 2016, n. 3691/C per specificare le modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative in deroga alle norme codicistiche, consentendo ai soci la possibilità di costituirle online con firma digitale senza l’intervento del notaio, attraverso una piattaforma appositamente predisposta “startup.registroimprese.it.”.

Le disposizioni contenute nel decreto acquistano efficacia il 20 luglio 2016 al fine di consentire alle software house di adattare i programmi alle disposizioni in esso contenute.

In deroga a quanto decretato dalle norme del codice civile, il Ministero, in precedenza, è intervenuto con il decreto del 17 febbraio 2016 predisponendo un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione dellastart-up. Il Ministero ha chiarito in primis che “il procedimento introdotto dal comma 10-bis è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello già ordinariamente previsto dal codice civile”. Quindi, le Camere di Commercio potranno continuare a seguire le regole ordinarie ed iscrivere in sezione ordinaria e speciale start-up costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell’articolo 2463 del codice civile, con atto pubblico. In pratica il decreto ha, dunque, regolamentato il modello standard alternativo, delineando in via generale, le modalità di deposito e iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.

Per un adeguato riallineamento tra le norme codicistiche e la disciplina del comma 10-bis si è reso doveroso:

  • continuare a predisporre i controlli da parte degli uffici ai fini dell’iscrizione in sezione ordinaria che, malgrado l’originalità delle modalità di costituzione della s.r.l., non perde la sua efficacia costitutiva;
  • imporre alle parti costituenti importanti oneri formali a cui adeguarsi come quello dell’impronta digitale con la sottoscrizione elettronica.

La sottoscrizione elettronica dell’atto deve avvenire da parte di ciascun contraente o da parte dell’unico sottoscrittore, qualora la società sia unipersonale, senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, sopratutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche da parte dell’ufficio del registro e delle norme antiriciclaggio.

Inoltre, è stato chiarito che l’ufficio accettante dovrà preliminarmente:

  • effettuare l’adeguata verifica del titolare effettivo e, ove la sottoscrizione dell’atto costitutivo avvenga non all’interno dell’ufficio, ma in via remota, e ove l’ufficio non possa provvedere all’identificazione de visu del o dei contraenti, applicare l’articolo 28 del D.Lgs. 231/2007 attraverso l’utilizzo esclusivo del dispositivo di firma digitale;
  • verificare che, l’oggetto sociale del concetto di produzione, sviluppo e commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile;
  • verificare la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti.

Infine, il Ministero nella circolare chiarisce che la modalità di iscrizione provvisoria dell’atto costitutivo in sezione ordinaria persiste sino a che l’ufficio non verifichi in via definitiva l’esistenza di tutti i requisiti indicati dall’articolo 25 del DL 179 del 2012, che qualifichino la start-up, e non provveda all’iscrizione della stessa in sezione speciale.

Solo dopo aver eseguito l’iscrizione in sezione speciale, si consolida anche quella in sezione ordinaria e viene meno la cautela nei confronti del mercato dell’indicazione della iscrizione provvisoria.

L’atto viene previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte.

Successivamente deve essere iscritto:

  • nella sezione ordinaria tramite una pratica di comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio;
  • nella sezione speciale, in caso di start-up innovativa, utilizzando le vie ordinarie.

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Startup senza notaio: dal 20 luglio è possibile

Il momento tanto atteso da molte startup è arrivato: entro pochi giorni sarà possibile costituire una startup gratis online senza ricorrere al notaio. Con un decreto direttoriale sono state approvate le specifiche tecniche per compilare il modello standard di atto costitutivo delle startup innovative. Questo significa che, chi utilizzerà questo modello, potrà evitare il ricorso al notaio e di conseguenza l’esborso della parcella dovuta. C’è solo da attendere l’adeguamento delle software house ai programmi, perciò il fischio d’inizio è fissato per il 20 luglio.

È stato pubblicato in data odierna sulla sezione Normativa del sito del Ministero dello Sviluppo economico il decreto direttoriale 1 luglio 2016 riguardante l’“Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata startup innovative, a norma del decreto ministeriale 17 febbraio 2016.

Il decreto, si legge in una nota pubblicata sul sito del ministero dello Sviluppo economico, approva le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata. Contemporaneamente è stata pubblicata la Circolare 3691/C del 1 luglio 2016, con le disposizioni applicative del decreto ministeriale 17 febbraio 2016 e del decreto direttoriale 1 luglio 2016 già citato.

Per consentire alle software house di adeguare i propri programmi a quanto previsto dal decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia il 20 luglio 2016.

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