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Start Up: il notaio non serve, chiama il commercialista

A partire da ieri, 20 luglio 2016, è possibile costituire una start-up innovativa senza l’intervento del notaio.

Entra nella fase operativa, infatti, il Decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015, art. 4, comma 10 bis), le cui modalità attuative sono state approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016), come rettificato con decreto ministeriale 7 luglio 2016.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata, quindi, potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale, attraverso la piattaforma “startup.registroimprese.it”.

L’atto, previamente registrato fiscalmente e sottoscritto da parte di ciascun contraente o da parte dell’unico sottoscrittore in caso di società uni personale, dovrà essere trasmesso tramite una pratica di comunicazione unica all’Ufficio del registro delle imprese competente per territorio. Il nuovo procedimento è facoltativo e alternativo rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico.

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CCIAA di Pisa Fondo rotativo per sostenere la costituzione delle imprese innovative.

La Camera di Commercio di Pisa, nel quadro delle iniziative di promozione di nuova imprenditorialità e di sostegno della finanza e del credito per Imprese, intende favorire l’offerta di capitale di rischio che, soprattutto nella fase di start up e per quanto riguarda il seed capital, costituisce una delle principali criticità delle imprese innovative.

Le risorse a disposizione del “Fondo Rotativo per le imprese innovative” per le sottoscrizioni di quote di capitale di rischio previste in bilancio 2016 sono pari € 500.000,00

Soggetti beneficiari

Sono elegibili agli interventi del Fondo le imprese innovative costituite come società di capitali, con sede operativa nella provincia di Pisa

Entità e forma dell’agevolazione

Per sostenere la nascita e la crescita di imprese innovative nella Provincia di Pisa, la Camera prevede la partecipazione al capitale per importi contenuti e, comunque, sino ad un massimo di € 200.000,00.

Scadenza

30/11/2016

Toscana: contributo a fondo perduto fino al 100% per la realizzazione di software

Regione Toscana promuove un bando pubblico denominato StartApp Toscana Contest che si pone l’obiettivo di individuare e supportare soggetti in grado di proporre prodotti software per la migliore fruizione dei servizi della PA e di aiutare la diffusione dei principi della crescita digitale.

A tal fine la Regione Toscana intende rivolgersi a soggetti individuali, in particolare ai giovani, alle imprese innovative ed alle START UP con sede in Toscana, promuovendo una community di soggetti e aziende che operino per arricchire le innovazioni sociali di natura digitale con servizi on line relativi a varie tematiche, di seguito indicate, rivolti alla Toscana e che abbiano come strumento di riferimento OpenToscana.

Soggetti beneficiari

La partecipazione è aperta a tutte le persone fisiche maggiorenni ed alle persone giuridiche con sede in Toscana che rientrino nelle seguenti categorie:

  • Start Up innovative, aventi sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale della Toscana
  • Imprese di nuova costituzione aventi sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale della Toscana, (sono imprese di nuova costituzione le imprese la costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, oppure avviene entro i successivi sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell’agevolazione) ovvero nuove imprese di giovani, aventi sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale della Toscana
  • persone fisiche maggiorenni che si impegnano a costituirsi in impresa entro i successivi sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell’agevolazione di cui al presente avviso.

Tipologia di iniziative ammissibili

La partecipazione a “StartApp Toscana Contest” avviene mediante la proposta di apps o di web applications che presentino le seguenti caratteristiche:
• fruibili su almeno due delle seguenti piattaforme: Android, iOS o Windows Phone, oppure sulle più diffuse piattaforme per PC (in questo ultimo caso le applicazioni devono essere responsive)
• utilizzabili sui dispositivi senza causare alcun tipo di malfunzionamento;

Le spese ammissibili per le quali è concesso l’aiuto sono relative a costi di realizzazione dei prodotti presentati, compresa l’attività progettuale ed i servizi di affiancamento e tutoraggio (non comprensivi di servizi amministrativi di base, contabilità, legale, tributario).

Le proposte di cui sopra si devono sostanziare in applicazioni sviluppate, funzionanti e complete.
Sono ammesse sia applicazioni create ex-novo, sia applicazioni che abbiano già preso parte ad altri concorsi e/o che siano state realizzate e pubblicate prima della partecipazione al concorso stesso purché il partecipante abbia i diritti su di esse.

Le proposte dovranno sostanziarsi in prodotti software per mobile o PC che dovranno fare riferimento ai temi contenuti nel Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015; si fornisce di seguito un elenco delle tematiche con i collegamenti agli obiettivi del Programma:
1. Turismo (Ob. Specifico 2.13)
2. Cultura (Ob. Specifico 2.12)
3. Servizi per la sanità (Ob. Specifico 2.7)
4. Servizi per il sociale (Ob. Specifico 2.7)
5. Servizi per l’infomobilità (Ob. Specifico 2.10)
6. Servizi per la scuola e didattica (Ob. Specifico 2.6)
7. Servizi per il paesaggio e per il territorio (Ob. Specifico 2.11)
8. Servizi per il miglioramento del rapporto cittadino-PA (anche nell’ambito del miglioramento della fruibilità di Opentoscana)

Entità e forma dell’agevolazione

Le proposte presentate saranno premiate nella forma di voucher per la realizzazione dei progetti nella misura del 100% dell’investimento ammissibile fino ad un massimo di Euro 20.000,00 di agevolazione.
Saranno assegnati massimo 20 premi da 20.000,00 sulla base della graduatoria stilata dalla commissione giudicante, che verrà approvata tramite decreto dirigenziale che conterrà l’indicazione dei beneficiari.

Scadenza

14.07.2015

Pubblicato il rapporto sulle start up innovative

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il rapporto sulle start up innovative dal quale emerge che il 75% opera nel settore dei servizi, poco più del 18% nell’industria e il 4% nel commercio. Il 40% delle imprese svolge attività terziarie fortemente legate alle nuove tecnologie, come produzione di software, consulenza informatica e servizi di informazione, mentre una quota del 16,7% si occupa di ricerca&sviluppo. All’interno del settore manifatturiero, la prevalenza va all’ICT, ossia a quei comparti che sviluppano la parte hardware e le altre tecnologie di base come strumentazioni elettriche ed elettroniche. Uno degli elementi che ha spinto l’accelerazione delle S.r.l. innovative è probabilmente da ricercare nella possibilità data dal fatto di poter considerare come tali le imprese che sono composte per un terzo da personale laureato.

Come conseguenza, le figure più ricercate dalle S.r.l. innovative sono gli ingegneri. Le start up energetiche, imprese che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, raggiungono il 12% con circa 400 unità. Il Nord Ovest è l’area che ospita il maggior numero di start up. Come prevedibile il numero maggiore si trova a in Lombardia e a Milano. Segue il Nord Est a livello provinciale si evidenzia Trento. Alla pari si collocano centro e sud-italia.

Dagli studi fatti emerge che i fondatori delle start up non temono la concorrenza, ma si preoccupano di come stare sul mercato, a conferma che ritengono molto innovativa la loro proposta, ma probabilmente sono poco consapevoli di come approcciare il mercato. Sono preoccupati per il costo del personale, del clima economico sfavorevole e della tassazione.

Di seguito i dati di dettaglio delle società esistenti a fine 2014 (Fonte: elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere).

Start up innovative per settore economico

 

Numero Start up innovative %
Agricoltura/pesca 11 0,3%
Commercio 128 4,0%
Industria/artigianato 585 18,2%
Servizi alle imprese 2.456 76,6%
Turismo 12 0,4%
Nc 16 0,5%
Totale 3.208 100,0%

Start up innovative per attività economica prevalente

 

Numero Start up innovative %
Produzione di software, consulenza informatica 965 30,1%
Ricerca scientifica e sviluppo 537 16,7%
Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici 267 8,3%
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria 135 4,2%
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 130 4,1%
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 128 4,0%
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 114 3,6%
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 95 3,0%
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature 75 2,3%
Commercio al dettaglio 70 2,2%

Start up innovative per macro area territoriale

 

Numero Start up innovative %
Nord Ovest 1.001 31,2%
Nord Est 814 25,4%
Centro 696 21,7%
Sud e Isole 697 21,7%
ITALIA 3.208 100,0%

Start up innovative per regione

 

Regione Numero Start up innovative %
Abruzzo 48 1,5%
Basilicata 20 0,6%
Calabria 78 2,4%
Campania 184 5,7%
Emilia Romagna 363 11,3%
Friuli-Venezia giulia 87 2,7%
Lazio 311 9,7%
Liguria 54 1,7%
Lombardia 705 22,0%
Marche 137 4,3%
Molise 14 0,4%
Piemonte 232 7,2%
Puglia 133 4,1%
Sardegna 99 3,1%
Sicilia 121 3,8%
Toscana 212 6,6%
Trentino Alto Adige 117 3,6%
Umbria 36 1,1%
Valle d’Aosta 10 0,3%
Veneto 247 7,7%
Italia 3.208 100,0%

 

Investment compact: approvazione con qualche modifica

Il Senato ha dato il via libera al Decreto Investment Compact. Nell’ultima versione viene confermata la disciplina delle PMI innovative, con alcuni aggiustamenti che hanno definito meglio l’ambito soggettivo. In particolare, è stato aggiunto il requisito che deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato. Modifiche di rilievo riguardano anche le start up innovative. La correzione più significativa è relativa al requisito relativo alla costituzione: il limite temporale entro il quale una società può essere considerata start up innovativa viene elevato da 48 a 60 mesi dalla data di costituzione. Via libera anche alle novità riguardanti la Sabatini bis e il Fondo di garanzia PMI.

 

Il Decreto Investment Compact è legge: il Senato, infatti, ha approvato definitivamente la conversione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.

Con il via libera definitivo, trovano conferma le modifiche apportate alla Camera riguardanti la disciplina delle PMI e start up innovative, della Sabatini bis e del Fondo di garanzia.

Le novità per le PMI innovative

Significative le correzioni apportate nel corso dell’iter di conversione alla disciplina delle PMI innovative, contenuta nell’articolo 4.

In primo luogo, è stato aggiunto il requisito che deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato. Altra precisazione ha riguardato il requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, includendo nel calcolo anche le spese per l’acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo. Vengono, invece, escluse dal suddetto calcolo non solo le spese per l’acquisto ma anche quelle per la locazione di beni immobili.

Nuova definizione di PMI innovative

In seguito alle modifiche, possono qualificarsi come “PMI innovative” le PMI (così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, vale a dire le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro), che sono costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e che possiedono i seguenti requisiti:

– residenza in Italia o in uno degli Stati Membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

– certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da soggetti revisori contabili;

– le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; il testo originario disponeva invece, quale requisito caratterizzante le PMI innovative, la mancanza di possesso di azioni quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;

– assenza di iscrizione nel registro speciale previsto per le start-up innovative e l’incubatore certificato6;

– presenza di almeno 2 dei seguenti requisiti:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione delle PMI innovative;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Le novità relative agli incentivi fiscali

Altre novità riguardano gli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative (art. 29 del DL n. 179/2012). Innanzitutto, tali agevolazioni sono riconosciute alle imprese innovative costituite da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale (il testo originario prevedeva, invece, che si applicassero alle PMI costituite da non oltre 7 anni)

In secondo luogo, detti incentivi fiscali sono estesi alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Il piano di sviluppo deve essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

Eliminata l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale

A seguito della modifica prodotta durante l’esame parlamentare, le PMI innovative non godono dell’esonero dal pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

Le novità per le start up innovative

Con la conversione in legge del Decreto Investment Compact, arrivano novità anche per la disciplina delle start up innovative.

In particolare, con una modifica all’articolo 25, comma 2, lettera b) del D.L. 179/2012, limite temporale entro il quale una società può essere considerata start up innovativa viene elevato da 48 a 60 mesi dalla data di costituzione.

Viene esteso inoltre fino al quinto anno (la previgente norma disponeva fino al quarto anno) dopo l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

Sono, inoltre, stati introdotti alcuni requisiti di forma per l’atto costitutivo delle start up innovative e degli incubatori certificati, introducendo la possibilità di costituire la società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio.

Investment Compact: novità per PMI e start up innovative

La Camera ha approvato ieri, in prima lettura, il decreto Investment Compact. Tra le principali novità introdotte quelle riguardanti le PMI e le start up innovative. In particolare, per le PMI innovative viene precisato che potranno qualificarsi come tali solo le società di capitali, anche cooperative, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato. Incisive anche le modifiche alla disciplina delle start-up innovative, che estendono la qualifica alle imprese costituite da non più di 5 anni (oggi il limite è di 4 anni) e che introducono la possibilità di costituire le società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio. Ora il testo passa all’esame del Senato, per essere convertito entro il 25 marzo.

L’Aula della Camera nella seduta del 12 marzo 2015 ha approvato, in prima lettura, il Decreto Investment Compact (DL 3/2015).
Il provvedimento passa ora al Senato, per essere approvato definitivamente entro il 25 marzo 2015.
Nel corso dell’esame alla Camera sono state apportate significative modifiche alle norme relative alle PMI innovative, tra cui meritano di essere segnalate: con riferimento alla definizione, viene ora richiesto alle PMI innovative che esse siano società di capitali costituite anche in forma cooperativa. Si richiede, inoltre, a dette imprese che le proprie azioni non siano quotate su un mercato regolamentato.
PMI innovative
Le principali novità riguardano:
– con riferimento alla definizione, si richiede che possono assumere lo status di PMI innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato;
– il requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, con l’esclusione delle spese concernenti acquisto e locazione di beni immobili e l’inclusione delle spese per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo;
– l’elenco delle informazioni da inserire nella domanda in formato elettronico per l’iscrizione delle piccole e medie imprese innovative nella prevista sezione speciale del registro delle imprese.
Con riferimento all’esonero per le PMI innovative dall’obbligo del versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria, è stato precisato che è fatto salvo l’obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.
Quanto alle agevolazioni fiscali per le PMI innovative, è stato specificato che esse si applicano alle imprese operanti sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale e si demanda ad un decreto del MEF di concerto con il Mise l’individuazione delle modalità di attuazione di tali agevolazioni. Per le piccole e medie imprese innovative operanti sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, detti incentivi fiscali saranno applicati qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato.
Start-up innovative
Le modifiche apportate alla disciplina delle start-up innovative, prevedono l’estensione della definizione alle imprese costituite da non più di 60 mesi (oggi il limite è di 48 mesi) ed introducono la possibilità di costituire la società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio.
Viene esteso inoltre fino al quinto anno (prima era il quarto) dopo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.