Start up culturali per under 35, proposta di legge del Pd a Camera

La pdl n. 2950 mira a istituire una nuova figura giuridica: quella della start-up culturale, “una start-up innovativa -si spiega nel testo all’esame della commissione- avente come oggetto sociale esclusivo la promozione dell’offerta culturale nazionale attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, afferenti le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

 

L’articolo 1 della presente proposta di legge introduce la figura della start-up culturale: una start-up innovativa avente come oggetto sociale esclusivo la promozione dell’offerta culturale nazionale attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, afferenti le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Nella definizione si effettua un chiaro rimando all’articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
La figura giuridica creata è dunque ricompresa nella definizione legale di start-up innovativa ma, in presenza della particolare vocazione della stessa, sono previsti speciali incentivi e agevolazioni, così come recentemente introdotto per le start-up a vocazione sociale ed a vocazione turistica.
L’articolo 2 prevede una serie di misure incentivanti per le start-up culturali costituite da persone fisiche di età inferiore a 35 anni. Tali agevolazioni consistono, in particolare, nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, dei diritti erariali e delle tasse di concessione governativa. Si prevede inoltre, in presenza di determinati requisiti, un credito di imposta pari al 65 per cento per l’acquisto di mezzi tecnologici e digitali. Si prevede inoltre che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo identifichi all’interno di ogni soprintendenza uno o più locali utilizzabili gratuitamente, con le modalità e alle condizioni indicate con apposito regolamento, da parte delle start-up culturali costituite o operanti nell’ambito del territorio di competenza.
Gli articoli 3 e 4 prevedono, infine, l’utilizzazione dello strumento del crowdfunding per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

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