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Fondo di garanzia per le operazioni di microcredito, al via la sezione speciale

Conto alla rovescia per l’operatività della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI per le operazioni di microcredito, disciplinate dall’art. 111 TUB. Il decreto 18 marzo 2015 del Ministero dello Sviluppo economico, integrando quanto già previsto dal decreto di dicembre 2014, consente di accedere alle garanzie anche mediante prenotazione diretta, oltre che utilizzando il normale iter, rivolgendosi, senza prenotazione, ad un intermediario finanziario. La domanda dovrà essere presentata in via telematica, attraverso l’apposita sezione del sito www.fondidigaranzia.it. Ad ogni richiesta verrà attribuito un numero identificativo. Entro 5 giorni dalla prenotazione delle risorse, il soggetto richiedente dovrà rivolgersi al soggetto finanziatore (operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario) per ottenere il microcredito. La sezione dispone di un plafond complessivo di 40 milioni di euro.

Il decreto 18 marzo 2015 del Ministero dello Sviluppo economico integra quanto già previsto nel D.M. 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015), con il quale, in attuazione dell’art. 39, comma 7-bis, D.L. n. 179/2012, sono stabilite, con riferimento agli interventi del Fondo di garanzia in favore del microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità diconcessione della garanzia, i criteri di selezione delle operazioni, nonché la quota e l’ammontare massimo delle disponibilità finanziariedel Fondo da destinare alla copertura del rischio per le garanzie.
L’avvio dell’operatività sarà resa nota dal Mediocredito Centrale(MCC) – soggetto gestore del Fondo di garanzia PMI – con apposita circolare, che sarà emanata entro 15 giorni dalla pubblicazione del D.M. 18 marzo 2015 sulla Gazzetta Ufficiale.

Le novità del decreto

Il nuovo decreto apporta importanti modifiche in merito:
– ai soggetti che possono erogare il finanziamento:
oltre che ai soggetti iscritti in un apposito elenco degli operatori di microcredito (che sarà tenuto dalla Banca d’Italia), la garanzia della sezione speciale potrà essere rilasciata sui finanziamenti concessi anche dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB;
– alle modalità di accesso:
la garanzia del Fondo potrà essere presentata direttamente dai soggetti interessanti, accedendo all’apposita sezione del sito www.fondidigaranzia.it. Ad ogni richiesta viene attribuito un numero identificativo. Entro 5 giorni dalla prenotazione delle risorse, il soggetto dovrà rivolgersi ad una banca, ad un intermediario finanziario di cui all’art. 106 TUB ed ad altri soggetti iscritti in un apposito elenco per ottenere il microcredito.

Dotazione finanziaria

Il plafond complessivo disponibile per la concessione delle garanzie ammonta a 40 milioni di euro, di cui 30 milioni stanziati dal Ministero dello Sviluppo economico e 10 milioni derivanti dai versamenti volontari dei parlamentari del gruppo del Movimento5Stelle.

Il microcredito

Il microcredito – la cui disciplina è contenuta nel decreto del Ministero dellEconomia e delle finanze n. 176 del 17 ottobre 2014, emanato in attuazione dell’art. 111, comma 5, D.Lgs. n. 358/1993 (TUB) – è un finanziamento, di importo non superiore a 25.000 euro, a sostegno dell’avvio e lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di una microimpresa.
Soggetti ammessi
I finanziamenti possono essere concessi a:
lavoratori autonomi titolari di partita IVA da meno di 5 anni e con massimo 5 dipendenti;
imprese individuali titolari di partita IVA da meno di 5 anni e con massimo 5 dipendenti;
società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di 5 anni e con massimo 10 dipendenti.

Soggetti esclusi

Sono, invece, esclusi:
– i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni;
– i lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore a 5 unità;
– le società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.
– le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge fallimentare ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro (e che siano quindi soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo).

Tipologie finanziamenti

I finanziamenti possono essere finalizzati:
1) all’acquisto di beni, incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
2) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
3) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti;
4) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie.

Importo e durata dei finanziamenti

I finanziamenti non possono eccedere l’importo di 25.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite può arrivare a35.000 euro qualora:
– il finanziamento prevede un’erogazione frazionata;
– il beneficiario ha pagato puntualmente le 6 rate pregresse all’aumento del limite;
– il progetto finanziato è ben avviato e rispetta il contratto stabilito con l’erogatore del microcredito.
La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per corsi di formazione di cui al punto 4), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a 10 anni.