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Industria 4.0: un confronto tra gli incentivi nei cinque principali Paesi UE

La Scuola europea di alti studi tributari dell’università di Bologna (Seast), ha messo a confronto gli incentivi per Industria 4.0 nei 5 principali Paesi dell’UE (Italia, Francia, Germania, Spagna, Olanda), l’analisi ha individuato tre grandi capitoli di intervento: il sostegno alla crescita delle start up innovative, i premi fiscali all’innovazione e gli interventi per dare più convenienza fiscale allo sviluppo eco-sostenibile.

Dall’analisi, presentata in un articolo de Il Sole 24 ore, emerge che l’Italia ha misure innovative anche rispetto ad alcuni degli Paesi.

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Investment compact: approvazione con qualche modifica

Il Senato ha dato il via libera al Decreto Investment Compact. Nell’ultima versione viene confermata la disciplina delle PMI innovative, con alcuni aggiustamenti che hanno definito meglio l’ambito soggettivo. In particolare, è stato aggiunto il requisito che deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato. Modifiche di rilievo riguardano anche le start up innovative. La correzione più significativa è relativa al requisito relativo alla costituzione: il limite temporale entro il quale una società può essere considerata start up innovativa viene elevato da 48 a 60 mesi dalla data di costituzione. Via libera anche alle novità riguardanti la Sabatini bis e il Fondo di garanzia PMI.

 

Il Decreto Investment Compact è legge: il Senato, infatti, ha approvato definitivamente la conversione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.

Con il via libera definitivo, trovano conferma le modifiche apportate alla Camera riguardanti la disciplina delle PMI e start up innovative, della Sabatini bis e del Fondo di garanzia.

Le novità per le PMI innovative

Significative le correzioni apportate nel corso dell’iter di conversione alla disciplina delle PMI innovative, contenuta nell’articolo 4.

In primo luogo, è stato aggiunto il requisito che deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato. Altra precisazione ha riguardato il requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, includendo nel calcolo anche le spese per l’acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo. Vengono, invece, escluse dal suddetto calcolo non solo le spese per l’acquisto ma anche quelle per la locazione di beni immobili.

Nuova definizione di PMI innovative

In seguito alle modifiche, possono qualificarsi come “PMI innovative” le PMI (così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, vale a dire le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro), che sono costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e che possiedono i seguenti requisiti:

– residenza in Italia o in uno degli Stati Membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

– certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da soggetti revisori contabili;

– le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; il testo originario disponeva invece, quale requisito caratterizzante le PMI innovative, la mancanza di possesso di azioni quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;

– assenza di iscrizione nel registro speciale previsto per le start-up innovative e l’incubatore certificato6;

– presenza di almeno 2 dei seguenti requisiti:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione delle PMI innovative;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Le novità relative agli incentivi fiscali

Altre novità riguardano gli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative (art. 29 del DL n. 179/2012). Innanzitutto, tali agevolazioni sono riconosciute alle imprese innovative costituite da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale (il testo originario prevedeva, invece, che si applicassero alle PMI costituite da non oltre 7 anni)

In secondo luogo, detti incentivi fiscali sono estesi alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Il piano di sviluppo deve essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

Eliminata l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale

A seguito della modifica prodotta durante l’esame parlamentare, le PMI innovative non godono dell’esonero dal pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

Le novità per le start up innovative

Con la conversione in legge del Decreto Investment Compact, arrivano novità anche per la disciplina delle start up innovative.

In particolare, con una modifica all’articolo 25, comma 2, lettera b) del D.L. 179/2012, limite temporale entro il quale una società può essere considerata start up innovativa viene elevato da 48 a 60 mesi dalla data di costituzione.

Viene esteso inoltre fino al quinto anno (la previgente norma disponeva fino al quarto anno) dopo l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

Sono, inoltre, stati introdotti alcuni requisiti di forma per l’atto costitutivo delle start up innovative e degli incubatori certificati, introducendo la possibilità di costituire la società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio.

Investment Compact: novità per PMI e start up innovative

La Camera ha approvato ieri, in prima lettura, il decreto Investment Compact. Tra le principali novità introdotte quelle riguardanti le PMI e le start up innovative. In particolare, per le PMI innovative viene precisato che potranno qualificarsi come tali solo le società di capitali, anche cooperative, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato. Incisive anche le modifiche alla disciplina delle start-up innovative, che estendono la qualifica alle imprese costituite da non più di 5 anni (oggi il limite è di 4 anni) e che introducono la possibilità di costituire le società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio. Ora il testo passa all’esame del Senato, per essere convertito entro il 25 marzo.

L’Aula della Camera nella seduta del 12 marzo 2015 ha approvato, in prima lettura, il Decreto Investment Compact (DL 3/2015).
Il provvedimento passa ora al Senato, per essere approvato definitivamente entro il 25 marzo 2015.
Nel corso dell’esame alla Camera sono state apportate significative modifiche alle norme relative alle PMI innovative, tra cui meritano di essere segnalate: con riferimento alla definizione, viene ora richiesto alle PMI innovative che esse siano società di capitali costituite anche in forma cooperativa. Si richiede, inoltre, a dette imprese che le proprie azioni non siano quotate su un mercato regolamentato.
PMI innovative
Le principali novità riguardano:
– con riferimento alla definizione, si richiede che possono assumere lo status di PMI innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato;
– il requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, con l’esclusione delle spese concernenti acquisto e locazione di beni immobili e l’inclusione delle spese per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo;
– l’elenco delle informazioni da inserire nella domanda in formato elettronico per l’iscrizione delle piccole e medie imprese innovative nella prevista sezione speciale del registro delle imprese.
Con riferimento all’esonero per le PMI innovative dall’obbligo del versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria, è stato precisato che è fatto salvo l’obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.
Quanto alle agevolazioni fiscali per le PMI innovative, è stato specificato che esse si applicano alle imprese operanti sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale e si demanda ad un decreto del MEF di concerto con il Mise l’individuazione delle modalità di attuazione di tali agevolazioni. Per le piccole e medie imprese innovative operanti sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, detti incentivi fiscali saranno applicati qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato.
Start-up innovative
Le modifiche apportate alla disciplina delle start-up innovative, prevedono l’estensione della definizione alle imprese costituite da non più di 60 mesi (oggi il limite è di 48 mesi) ed introducono la possibilità di costituire la società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio.
Viene esteso inoltre fino al quinto anno (prima era il quarto) dopo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

PMI Innovative: approvato il decreto legge

Il Decreto Legge votato ieri dal Consigli dei Ministri introduce la categoria di “PMI innovative” costituita dalle PMI non quotate con bilancio certificato e in possesso di almeno due tra i seguenti tre requisiti: spese in R&S (ricerca e sviluppo) almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva; detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato alla SIAE.

Alle PMI innovative si applica la disciplina delle start-up innovative, a eccezione delle disposizioni in ambito di diritto fallimentare e di regolamentazione del mercato del lavoro.

Ricordiamo che alle start up innovative (e di conseguenza anche alle nuove PMI Innovative) sono garantiti alcuni benefici:

Riduzione degli oneri burocratici:

  • registrazione tramite autocertificazione;
  • nessun pagamento di diritti e bolli alle Camere di Commercio per qualsivoglia adempimento;
  • gestione aziendale estremamente flessibile su capitale e diritti di voto dei soci;
  • non applicazione della fiscalità su società di comodo e in perdita sistematica;
  • definizione di “soggetti non fallibili”.

Diritto del lavoro su misura:

  • diritto del lavoro flessibile: liberalizzazione del contratto a termine applicabile per l’intero ciclo di vita della startup;
  • possibilità di prevedere una retribuzione variabile a seconda della performance dell’impresa;
  • possibilità di remunerare lavoratori e consulenti con stock option e work for equity (tassate come capital gain).

Lo Studio MM è a disposizione per la creazione di nuove imprese.