Investment compact: approvazione con qualche modifica

Il Senato ha dato il via libera al Decreto Investment Compact. Nell’ultima versione viene confermata la disciplina delle PMI innovative, con alcuni aggiustamenti che hanno definito meglio l’ambito soggettivo. In particolare, è stato aggiunto il requisito che deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato. Modifiche di rilievo riguardano anche le start up innovative. La correzione più significativa è relativa al requisito relativo alla costituzione: il limite temporale entro il quale una società può essere considerata start up innovativa viene elevato da 48 a 60 mesi dalla data di costituzione. Via libera anche alle novità riguardanti la Sabatini bis e il Fondo di garanzia PMI.

 

Il Decreto Investment Compact è legge: il Senato, infatti, ha approvato definitivamente la conversione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.

Con il via libera definitivo, trovano conferma le modifiche apportate alla Camera riguardanti la disciplina delle PMI e start up innovative, della Sabatini bis e del Fondo di garanzia.

Le novità per le PMI innovative

Significative le correzioni apportate nel corso dell’iter di conversione alla disciplina delle PMI innovative, contenuta nell’articolo 4.

In primo luogo, è stato aggiunto il requisito che deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato. Altra precisazione ha riguardato il requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, includendo nel calcolo anche le spese per l’acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo. Vengono, invece, escluse dal suddetto calcolo non solo le spese per l’acquisto ma anche quelle per la locazione di beni immobili.

Nuova definizione di PMI innovative

In seguito alle modifiche, possono qualificarsi come “PMI innovative” le PMI (così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, vale a dire le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro), che sono costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e che possiedono i seguenti requisiti:

– residenza in Italia o in uno degli Stati Membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

– certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da soggetti revisori contabili;

– le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; il testo originario disponeva invece, quale requisito caratterizzante le PMI innovative, la mancanza di possesso di azioni quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;

– assenza di iscrizione nel registro speciale previsto per le start-up innovative e l’incubatore certificato6;

– presenza di almeno 2 dei seguenti requisiti:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione delle PMI innovative;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Le novità relative agli incentivi fiscali

Altre novità riguardano gli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative (art. 29 del DL n. 179/2012). Innanzitutto, tali agevolazioni sono riconosciute alle imprese innovative costituite da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale (il testo originario prevedeva, invece, che si applicassero alle PMI costituite da non oltre 7 anni)

In secondo luogo, detti incentivi fiscali sono estesi alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Il piano di sviluppo deve essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

Eliminata l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale

A seguito della modifica prodotta durante l’esame parlamentare, le PMI innovative non godono dell’esonero dal pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

Le novità per le start up innovative

Con la conversione in legge del Decreto Investment Compact, arrivano novità anche per la disciplina delle start up innovative.

In particolare, con una modifica all’articolo 25, comma 2, lettera b) del D.L. 179/2012, limite temporale entro il quale una società può essere considerata start up innovativa viene elevato da 48 a 60 mesi dalla data di costituzione.

Viene esteso inoltre fino al quinto anno (la previgente norma disponeva fino al quarto anno) dopo l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

Sono, inoltre, stati introdotti alcuni requisiti di forma per l’atto costitutivo delle start up innovative e degli incubatori certificati, introducendo la possibilità di costituire la società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio.

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